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Legge regionale 11 settembre 1989, n. 62

Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni delegate.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prma

Art. 9
- Consegna dei beni
1. La deliberazione di cui al precedente art. 8 è comunicata agli Enti delegati cui i beni sono trasferiti.
2. Dopo la comunicazione del trasferimento dei beni di cui al comma precedente, la Regione provvede, tramite un funzionario all’uopo delegato, alla consegna dei beni al legale rappresentante dell’Ente interessato, o ad un suo delegato.
3. I soggetti di cui al comma precedente, redigono verbale della consegna da cui risulti, tra l’altro, la consistenza dei beni e lo stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano.
4. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore dell’Ente delegato, che vi provvede nei termini di legge.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con L.R. 7 novembre 1994, n. 81 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.