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Legge regionale 11 settembre 1989, n. 62

Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni delegate.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prma

Art. 8
- Individuazione e trasferimento dei beni mobili, immobili e delle attrezzature
1. La Giunta regionale dispone l’individuazione dei beni mobili, immobili e delle attrezzature destinati all’esercizio delle funzioni delegate.
2. La Giunta regionale, sentite le delegazioni regionali degli Enti interessati, trasferisce con propria deliberazione agli Enti delegati i beni individuati ai sensi del precedente comma, specificandone la destinazione d’uso in rapporto alla funzione delegata.
3. Gli enti delegati utilizzano i beni trasferiti secondo la destinazione d’uso di cui al precedente comma.
4. Il trasferimento ha effetto dall’esecutività della delibera.
5. I beni sono trasferiti agli Enti delegati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna ai sensi del terzo comma del successivo art. 9.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con L.R. 7 novembre 1994, n. 81 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.