Legge regionale 11 settembre 1989, n. 62
Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni delegate.
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prma
Art. 7
- Copertura finanziaria
1. Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dall’ art. 5 si provvede, a decorrere dall’esercizio 1989, mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 50070 e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dal primo comma dell’ art. 6 si provvede, a decorrere dall’esercizio 1990, mediante lo stanziamento che sarà iscritto dalla legge di bilancio utilizzando le disponibilità di cui al terzo comma dell’ art. 6.
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