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Legge regionale 11 settembre 1989, n. 62

Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni delegate.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prma

Art. 5
- Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati
1. Gli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenuti dagli Enti delegati per l’esercizio delle funzioni loro delegate dalla Regione sono finanziati mediante il "Fondo regionale per oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli Enti delegati", già istituito dalla L.R. 10 gennaio 1985, n. 1 . Il fondo viene ripartito con le procedure previste dall’ art. 2 della citata legge.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con L.R. 7 novembre 1994, n. 81 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.