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Legge regionale 11 settembre 1989, n. 62

Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni delegate.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prma

Art. 10
- Riacquisto dei beni da parte della Regione
1. In caso di modifiche nell’attribuzione delle deleghe, la Regione riacquista la proprietà dei beni funzionali dell’esercizio delle stesse, trasferite agli Enti delegati ai sensi dell’ art. 8. I beni sono individuati con delibera della Giunta regionale.
Il trasferimento ha effetto dall’esecutività della delibera.
2. I beni sono consegnati dall’Ente interessato al funzionario regionale all’uopo delegato con le modalità di cui all’ art. 9.
3. La Regione riacquista la proprietà dei beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con L.R. 7 novembre 1994, n. 81 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.