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Legge regionale 1 settembre 1988, n. 70

Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 12 settembre 1988

Art. 9
- Norma finale
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. 19-7-82, n. 60 .
Le indennità ed il rimborso spese previste dalla presente legge per le Commissioni provinciali e Commissione regionale per l’artigianato di cui al punto b) del precedente art. 1 decorrono dalla entrata in vigore della L.R. n. 29 del 23-4-88 relativa alle Commissioni provinciale e regionale per l’artigianato.

Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 53

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 54

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.