Legge regionale 1 settembre 1988, n. 70
Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 12 settembre 1988
Art. 9
- Norma finale
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. 19-7-82, n. 60 .
Le indennità ed il rimborso spese previste dalla presente legge per le Commissioni provinciali e Commissione regionale per l’artigianato di cui al punto b) del precedente art. 1 decorrono dalla entrata in vigore della L.R. n. 29 del 23-4-88 relativa alle Commissioni provinciale e regionale per l’artigianato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.