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Legge regionale 1 settembre 1988, n. 70

Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 12 settembre 1988

Art. 6
- Trattamento di missione
Ai componenti e ai segretari degli organismi di cui all’ art. 1, che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo la normativa della L.R. n. 54 del 6 settembre 1973 e successive modificazioni.
La missione deve essere autorizzata dal Presidente degli organismi di cui all’ art. 1.
Per i membri invece che siano Consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione e dallo Stato, si provvede ai sensi rispettivamente della L.R. 4 febbraio 1972 n. 4 , della L.R. del 6 settembre 1973 n. 54 e successive modificazioni e Sito esternodel D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 .

Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 53

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 54

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.