Legge regionale 1 settembre 1988, n. 70
Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 12 settembre 1988
Art. 5
- Trattamento di trasferta
Ai componenti gli organismi di cui all’ art. 1, che risiedono in Comune diverso da quello sede dell’organismo di competenza spetta, quando si rechino alle sedute del proprio organismo, un trattamento economico di trasferta equiparato a quello corrisposto ai dirigenti regionali.
Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa della L.R. n. 54 del 6 settembre 1973 e successive modificazioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.