Legge regionale 7 maggio 1985, n. 51
Prime disposizioni di attuazione L. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica del 17 maggio 1985
Art. 2
1) I contributi di cui al precedente articolo sono versati al momento del rilascio della concessione in sanatoria.
2) A richiesta dell’interessato, inserita nella domanda di concessione in sanatoria, i contributi possono essere versati per un terzo al momento del rilascio della concessione stessa e per la parte residua in non più di 10 rate semestrali.
3) I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% annuo.
4) Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall’ art. 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.