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Legge regionale 7 maggio 1985, n. 51

Prime disposizioni di attuazione Sito esternoL. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica del 17 maggio 1985

Art. 1
1) In base a quanto stabilito dall’ Sito esternoart. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 le concessioni rilasciate in sanatoria, ai termini della predetta legge, per le opere realizzate tra il 30 gennaio 1977 e il 1 ottobre 1983, comportano, se dovuta, la corresponsione del contributo riferito al costo di costruzione nella misura prevista dal Sito esterno3º comma dell’ art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 così come sostituito dal Sito esternosesto comma dell’ art. 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94 in base alla tabella D della L.R. 30 giugno 1984, n. 41 e tenuto conto delle effettive destinazioni realizzate nonché del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura determinata dai Comuni sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 30 giugno 1984, n. 41 e successive modificazioni.
2) Per le opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria è dovuto un contributo per opere di urbanizzazione in misura pari a quello determinato dai Comuni in applicazione della suddetta L.R. 30 giugno 1984, n. 41 , sempreché tali opere non siano già state eseguite a cura e spese degli interessati. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano state eseguite solo parzialmente, è dovuto un contributo pari al costo delle opere ancora da realizzare definite in base ai costi medi regionali di cui alla tabella "A" allegata alla L.R. 30 giugno 1984, n. 41 . A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario, o i concessionari eventualmente costituiti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal Comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.
3) La misura del contributo è ridotta del 50% qualora si tratti di opere abusive riguardanti:
a) costruzioni eseguite o acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all’atto dell’entrata in vigore della Sito esternolegge 28 febbraio 1985, n. 47 ; sono escluse dall’agevolazione in parola le abitazioni classificate di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 27 agosto 1969 nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1;
b) costruzioni destinate ad attività commerciali con una superficie non superiore a 50 mq. o con eventuale superficie minima prevista da norme di legge;
c) costruzioni destinate ad attività sportive, culturali, sanitarie oppure destinate ad opere religiose o a servizi di culto.
4) Salvo quanto stabilito al precedente comma per gli edifici abusivi aventi destinazione residenziale si applicano, indipendentemente dalla localizzazione degli edifici stessi sul territorio, oneri di urbanizzazione nella misura massima stabilita per edifici con tale destinazione d’uso, dalle deliberazioni comunali adottate in attuazione della citata L.R. 30 giugno 1984, n. 41 , in vigore al momento del rilascio delle concessioni in sanatoria.
Art. 2
1) I contributi di cui al precedente articolo sono versati al momento del rilascio della concessione in sanatoria.
2) A richiesta dell’interessato, inserita nella domanda di concessione in sanatoria, i contributi possono essere versati per un terzo al momento del rilascio della concessione stessa e per la parte residua in non più di 10 rate semestrali.
3) I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% annuo.
4) Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall’ Sito esternoart. 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .
Art. 3

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 149.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.