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Legge regionale 7 maggio 1985, n. 51

Prime disposizioni di attuazione Sito esternoL. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica del 17 maggio 1985

Art. 2
1) I contributi di cui al precedente articolo sono versati al momento del rilascio della concessione in sanatoria.
2) A richiesta dell’interessato, inserita nella domanda di concessione in sanatoria, i contributi possono essere versati per un terzo al momento del rilascio della concessione stessa e per la parte residua in non più di 10 rate semestrali.
3) I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% annuo.
4) Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall’ Sito esternoart. 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 149.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.