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Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte unica, del 10 maggio 1985

Art. 6
- Funzionario delegato
1. Per l’erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, fatta eccezione per le iniziative attribuite alle associazioni costituite ai sensi dell’ art. 4, la Giunta regionale può autorizzare aperture di credito presso la tesoreria regionale a favore di dirigenti della Regione che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti delle norme regionali vigenti in materia di aperture di credito. (8)

Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 7.

2. Il funzionario delegato, nell’ambito dell’apertura di credito di cui al comma 1, è autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa nei limiti di L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singola fornitura di beni o servizi. (8)

Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 7.

3. A tal fine il funzionario delegato deve richiedere preventivi (1)

Come da errata corrige pubblicata su BU 29 maggio 1985, n. 26, parte prima.

ad almeno tre persone od imprese salvo che la specialità della fornitura o l’urgenza della sua acquisizione siano tali da rendere indispensabile il ricorso ad una sola persona od impresa.
In ogni caso, ove la fornitura si riferisca a beni o servizi ricompresi nell’albo dei fornitori di cui all’ art. 4 della L.R. 7 aprile 1978, n. 23 la richiesta di preventivi deve essere fatta esclusivamente a persone o imprese iscritte in detto albo. Non possono essere richiesti preventivi a persone o imprese che si siano precedentemente resi colpevoli di inadempienza contrattuale nei confronti della Regione.
4. I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione della fornitura, il relativo prezzo e le modalità di pagamento nonché la facoltà per il committente di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui il fornitore venga meno ai patti concordati.

Note del Redattore:

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Come da errata corrige pubblicata su BU 29 maggio 1985, n. 26, parte prima.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 2.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 5.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 6.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 7.

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Articolo aggiunto con L.R. 27 maggio 1987, n. 35 , ed ora così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.