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Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte unica, del 10 maggio 1985

Art. 5
1. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, di cessione di marchio e di compartecipazione affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all’ art. 1.
2. Nell’ipotesi in cui sia stata costituita un’associazione ai sensi dell’ art. 4, i proventi di cui al precedente comma 1 affluiscono direttamente all’associazione stessa. La Giunta regionale assegna all’associazione i propri fondi relativi all’iniziativa, dopo l’avvenuta verifica di conformità da parte della Giunta stessa del programma di attività e del relativo piano finanziario previsionale.
3. La Giunta regionale provvede, a seguito dell’accertamento delle entrate, con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate e la destinazione della spesa.

Note del Redattore:

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Come da errata corrige pubblicata su BU 29 maggio 1985, n. 26, parte prima.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 2.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 5.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 6.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 7.

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Articolo aggiunto con L.R. 27 maggio 1987, n. 35 , ed ora così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.