Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43
Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte unica, del 10 maggio 1985
Art. 5
- Finalizzazione dei proventi (7)
1. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, di cessione di marchio e di compartecipazione affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all’ art. 1.
2. Nell’ipotesi in cui sia stata costituita un’associazione ai sensi dell’ art. 4, i proventi di cui al precedente comma 1 affluiscono direttamente all’associazione stessa. La Giunta regionale assegna all’associazione i propri fondi relativi all’iniziativa, dopo l’avvenuta verifica di conformità da parte della Giunta stessa del programma di attività e del relativo piano finanziario previsionale.
3. La Giunta regionale provvede, a seguito dell’accertamento delle entrate, con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate e la destinazione della spesa.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con L.R. 27 maggio 1987, n. 35 , ed ora così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.