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Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1

Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravante sugli enti delegati.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 16 gennaio 1985

Art. 3
- Copertura finanziaria
Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dall’esercizio finanziario 1985 si provvede, ciascun anno, con la legge di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.