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Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1

Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravante sugli enti delegati.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 16 gennaio 1985

Art. 1
- Istituzione del Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento
1. In attesa di un organico provvedimento di riforma delle funzioni amministrative delegate o attribuite agli Enti locali, singoli o associati, è istituito, a decorrere dall’esercizio finanziario 1985, il "Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati".
2. La Regione fornisce agli enti locali i mezzi finanziari necessari a far fronte agli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenuti dagli enti per l’esercizio di funzioni loro delegate dalla Regione mediante il Fondo di cui al comma precedente.
3. I mezzi finanziari di cui al precedente comma concorrono indistintamente alla copertura finanziaria della spesa di funzionamento dell’Ente delegato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.