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Legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74

Norme urbanistiche integrative (*)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 9 gennaio 1985

Art. 11
- Approvazione dei nuovi piani regolatori generali e delle varianti generali
1. I nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali, sono approvati dal Consiglio regionale. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere della C.R.T.A. ai sensi e con le procedure di cui alla Sito esternolegge 3 luglio 1972, n. 17 e successive modificazioni, presenta la propria proposta al Consiglio regionale.
2. La proposta della Giunta regionale si intende approvata senza ulteriori atti qualora non venga richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio regionale del provvedimento entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento. Il decorso del suddetto termine è sospeso di diritto dal 1º agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. Nel caso di richiesta di iscrizione all’ordine del giorno il Consiglio regionale è tenuto a deliberare sulla proposta della Giunta entro 60 giorni dalla data di ricevimento (3/a)

Articolo così sostituito con L.R. 26 gennaio 1990, n. 4 , art. 15.

3. Tali termini decorrono dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, nel caso la proposta non sia stata esaminata a causa della sospensione dell’attività consiliare ai sensi dell’Sito esternoart. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 .

Note del Redattore:

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V. art. 41, comma 1, L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 : "Salvo quanto previsto all’ art. 37, sono abrogati: ... (Omissis)

- la L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 , recante: "Norme urbanistiche integrative e successive modificazioni"" ... (Omissis).
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Comma così sostituito con L.R. 13 aprile 1987, n. 24 , articolo unico.

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Comma aggiunto con L.R. 13 aprile 1987, n. 24 , articolo unico.

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Articolo così sostituito con L.R. 26 gennaio 1990, n. 4 , art. 7.

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Articolo così sostituito con L.R. 26 gennaio 1990, n. 4 , art. 8.

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Comma così sostituito con L.R. 18 ottobre 1993, n. 74 , art. unico .

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Articolo così sostituito con L.R. 26 gennaio 1990, n. 4 , art. 9.

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Articolo così sostituito con L.R. 26 gennaio 1990, n. 4 , art. 15.

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Articolo così sostituito con L.R. 26 gennaio 1990, n. 4 , art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.