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Legge regionale 17 aprile 1984, n. 21

Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell’Sito esternoart. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 . (1)

Abrogata dalla data di entrata in vigore del dpgr 27 aprile 2007, n 26/R, in base alle disposizioni dell'articolo 202 della l.r.. 3 gennaio 2005, n.1.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 26 aprile 1984

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  • Protezione della natura e dell’ambiente, fauna
  • Energia
  • Parchi e riserve naturali
  • Tutela dagli inquinamenti
  • Rifiuti, bonifica, siti inquinati
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  • Tutela e utilizzo acque
  • Bonifica e irrigazione
  • Lavori pubblici
  • Rischio sismico
  • Edilizia
  • Edilizia residenziale pubblica
  • Infrastrutture, porti e aeroporti
  • Viabilità
  • Trasporti
  • Protezione civile e calamità naturali

Note del Redattore:

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Abrogata dalla data di entrata in vigore del dpgr 27 aprile 2007, n 26/R , in base alle disposizioni dell'articolo 202 della l.r.. 3 gennaio 2005, n.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.