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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 9 bis
1. Possono beneficiare dei contributi coloro che, nel rispetto di ogni altra disposizione statale al riguardo, al momento della pubblicazione del bando di concorso:
a) abbiano la cittadinanza italiana;
b) abbiano la residenza o esercitino l’attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nel Comune ove è ubicato l’alloggio, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero;
c) non siano, essi o i costituenti il loro nucleo familiare, titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parte di essi. Nel caso di contributi per il recupero, il richiedente o i costituenti il loro nucleo familiare, dovranno essere titolari della piena proprietà dell’alloggio oggetto dell’intervento;
d) abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell’ Sito esternoart. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, e non inferiore all’importo dell’indennità speciale prevista per i pubblici dipendenti. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compreso quelli esentasse;
e) non abbiano ottenuto, nel passato, essi o i costituenti il loro nucleo familiare, a qualsiasi titolo, contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti Pubblici, o mutui di cui alla Sito esternolegge 10 agosto 1950, n. 715 , per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi;
f) non abbiano ottenuto, essi o i costituenti il loro nucleo familiare, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi costruiti con concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti Pubblici o con i mutui di cui alla Sito esternolegge 10 agosto 1950, n. 715 .
2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è individuato ai sensi dell’ art. 3 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78 .
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio da costruire o recuperare, ovvero, nel caso di acquisto, prima dell’erogazione del contributo.
4. È vietata l’assegnazione di più di un contributo allo stesso nucleo familiare.
5. Non sono concessi contributi per l’acquisto qualora fra alcuno dei componenti il nucleo familiare dell’acquirente e alcuno dei componenti il nucleo familiare del venditore vi siano rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.
6. Non sono ammesse domande per l’acquisto o il recupero di alloggi che alla data del bando fruiscono di contributi concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da Enti pubblici.
7. I contributi per l’acquisto non possono essere concessi ai soci di cooperative edilizie ovvero agli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il pagamento degli alloggi loro assegnati. I contributi non sono altresì concessi qualora l’acquisto si riferisca alla nuda proprietà.
8. Gli alloggi da acquistare o da recuperare debbono, alla data del bando di concorso, essere censiti al N.C.E.U. ovvero deve essere stato richiesto l’accatastamento.
9. Non sono ammessi a contributo alloggi non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero classificati di lusso o accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.
10. Le domande di contributo per la costruzione o il recupero debbono riferirsi ad interventi non iniziati alla data del bando di concorso.
11. Le domande di contributo per il recupero debbono riferirsi ad alloggi ultimati da almeno venti anni alla data del bando e che nello stesso periodo non abbiano subìto interventi di recupero di cui alle lettere b), c), d), e) dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.