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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 7
1. In attuazione del programma quadriennale, la regione, sulla base delle proposte di cui agli artt. 5 e 6, se pervenute, o comunque sentiti i comuni, elabora progetti biennali di localizzazione degli interventi.
2. I progetti stabiliscono, tra l’altro, i punteggi da attribuire ai criteri di cui ai successivi artt. 11, 12, 13 e 14 per l’individuazione degli operatori dell’edilizia residenziale agevolata-convenzionata nonché i termini della pubblicazione dei bandi di concorso di cui al successivo art. 8.
3. Entro i tre mesi precedenti all’avvio del secondo progetto biennale relativo ad ogni quadriennio, potranno essere introdotte modifiche al programma quadriennale sulla base dei dati relativi allo stato di attuazione del progetto biennale precedente e/o sulla base dello stato del fabbisogno abitativo delle varie aree intercomunali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.