Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 7
- Progetti biennali (2/d)
1. In attuazione del programma quadriennale, la regione, sulla base delle proposte di cui agli artt. 5 e 6, se pervenute, o comunque sentiti i comuni, elabora progetti biennali di localizzazione degli interventi.
2. I progetti stabiliscono, tra l’altro, i punteggi da attribuire ai criteri di cui ai successivi artt. 11, 12, 13 e 14 per l’individuazione degli operatori dell’edilizia residenziale agevolata-convenzionata nonché i termini della pubblicazione dei bandi di concorso di cui al successivo art. 8.
3. Entro i tre mesi precedenti all’avvio del secondo progetto biennale relativo ad ogni quadriennio, potranno essere introdotte modifiche al programma quadriennale sulla base dei dati relativi allo stato di attuazione del progetto biennale precedente e/o sulla base dello stato del fabbisogno abitativo delle varie aree intercomunali.
Note del Redattore:
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