Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 6
- Proposte sovracomunali (2/c)
1. I comuni possono incaricare le comunità montane di cui all’ art. 2, secondo comma, della L.R. 12 giugno 1981, n. 52 e le associazioni intercomunali, ai sensi dell’ art. 2, settimo comma, della L.R. 24 marzo 1986, n. 12 di coordinare le proprie proposte ed elaborare una unica proposta di progetto biennale per l’intera area intercomunale o parte di essa, da presentare alla regione, nel termine di cui al primo comma dell’ art. 5.
2. Le proposte sovracomunali, oltre i contenuti di cui al secondo comma dell’ art. 5, precisano la localizzazione degli interventi e la definizione degli ambiti territoriali ai quali gli interventi medesimi vanno riferiti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.