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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 5
- Proposte sovracomunali per la formazione dei progetti biennali (2/b)

Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

1. Sulla base dei contenuti del programma quadriennale regionale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, i Comuni elaborano ed inviano alla Regione proposte per la formazione dei progetti biennali di cui all’art. 7, previa consultazione delle parti sociali ed economiche interessate.
2. Le proposte individuano, nell’ambito territoriale del comune proponente, gli interventi da attribuire alle diverse categorie di operatori con l’indicazione di massima delle zone in cui verranno realizzati.
3. Nella elaborazione delle proposte i comuni tengono conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici e nei relativi programmi pluriennali di attuazione. Tengono altresì conto del fabbisogno abitativo, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni.
4. Ai fini di cui al comma precedente il fabbisogno abitativo è determinato anche in rapporto al numero dei componenti la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al numero dei soci costituenti le cooperative edilizie, al numero di sfratti eseguiti o pendenti.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.