Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 4
- Contenuti del programma regionale quadriennale
Il programma quadriennale definisce:
a) gli obiettivi abitativi, economico-territoriali di razionale gestione del settore;
b) la ripartizione per aree intercomunali delle risorse finanziarie e relativi obiettivi fisici disponibili in relazione al fabbisogno abitativo;
c) la distinzione, secondo i canali di finanziamento dell’edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, di quanto destinato al recupero del patrimonio edilizio e quanto alla realizzazione di nuove costruzioni;
d) la suddivisione degli interventi fra le categorie degli operatori secondo le percentuali fissate dal CIPE;
e) il dimensionamento degli interventi minimi commisurato alle caratteristiche delle singole aree di intervento;
f) le priorità e le caratteristiche a cui devono essere uniformati i programmi degli interventi di recupero;
g) i criteri per il dimensionamento degli interventi di edilizia convenzionata-agevolata da attribuire agli operatori;
h) le norme tecniche e procedurali per l’attuazione degli interventi comprese quelle per l’adeguamento dei prezzi;
i) gli interventi sperimentali;
l) le normative relative al conseguimento del risparmio energetico;
m) le direttive ai comuni e alle comunità montane competenti ai sensi del successivo art. 5 (2/a) per la formazione del progetto o dei progetti biennali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.