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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 4
- Contenuti del programma regionale quadriennale
Il programma quadriennale definisce:
a) gli obiettivi abitativi, economico-territoriali di razionale gestione del settore;
b) la ripartizione per aree intercomunali delle risorse finanziarie e relativi obiettivi fisici disponibili in relazione al fabbisogno abitativo;
c) la distinzione, secondo i canali di finanziamento dell’edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, di quanto destinato al recupero del patrimonio edilizio e quanto alla realizzazione di nuove costruzioni;
d) la suddivisione degli interventi fra le categorie degli operatori secondo le percentuali fissate dal CIPE;
e) il dimensionamento degli interventi minimi commisurato alle caratteristiche delle singole aree di intervento;
f) le priorità e le caratteristiche a cui devono essere uniformati i programmi degli interventi di recupero;
g) i criteri per il dimensionamento degli interventi di edilizia convenzionata-agevolata da attribuire agli operatori;
h) le norme tecniche e procedurali per l’attuazione degli interventi comprese quelle per l’adeguamento dei prezzi;
i) gli interventi sperimentali;
l) le normative relative al conseguimento del risparmio energetico;
m) le direttive ai comuni e alle comunità montane competenti ai sensi del successivo art. 5 (2/a)

Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

per la formazione del progetto o dei progetti biennali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.