Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 3
- Programma quadriennale
La Regione, in armonia con gli indirizzi programmatici per l’edilizia residenziale pubblica indicati dal CIPE ai sensi dell’ art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché con le previsioni del Piano di Sviluppo Regionale e con gli atti di programmazione settoriale di edilizia abitativa, predispone, sentite le Province, il Programma regionale quadriennale degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata-convenzionata e dei contributi individuali e lo approva entro 30 giorni dalla comunicazione del CIPE di cui all’ art. 9, 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.