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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 27
- Funzioni riservate alla Regione
Nella materia delegata ai Comuni ai sensi del presente titolo rimangono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
- il Consiglio regionale può, in ogni tempo, con apposite deliberazioni impartire direttive di carattere generale ai sensi dell’ art. 8 della L.R. 30 aprile 1973 n. 30 "Norme generali per l’esercizio del potere di delega di funzioni regionali" e dell’ art. 65 dello Statuto;
- qualora il comune non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate ed, in particolare, quando ritardi od omissioni pregiudichino la realizzabilità degli interventi nei tempi stabiliti, può sostituirsi al Comune delegato ai sensi dell’ art. 66 dello Statuto.
Al fine di consentire al Consiglio regionale l’espletamento dei compiti previsti nel precedente comma, la Giunta comunica ogni due mesi al Consiglio lo stato di attuazione del programma, evidenziando gli eventuali atti che si rendessero necessari per la sollecita attuazione degli interventi programmati. (4)

Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.