Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 26
- Determinazione dell’onere a carico del mutuatario
L’onere a carico del mutuatario da stabilire ai sensi del primo comma dell’ art. 18 della legge 5 agosto 1978 n. 457 , è determinato dalla Giunta regionale sulla base dell’attestato di conformità comunale di cui al precedente articolo 24.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.