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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 25
- Verifica dei requisiti soggettivi
Il rilascio dell’attestato di conformità di cui all’articolo precedente, relativamente ai requisiti soggettivi, avverrà sulla scorta delle verifiche già effettuate ai sensi del precedente articolo 19.
Qualora venga esaurita la quota di riserva, per l’assegnazione degli alloggi disponibili, la cooperativa provvederà al sorteggio tra tutti i propri soci iscritti al momento del bando.
In assenza di tali soci o in caso di esaurimento, il Comune provvederà al sorteggio tra tutti i soci delle cooperative dello stesso tipo che hanno partecipato al relativo bando.
Ove anche dopo tale procedimento rimangono alloggi disponibili, il Comune provvederà al sorteggio tra tutti i Soci della cooperativa iscritti in data successiva al bando.
Per i soci eventualmente subentrati ai sensi dei precedenti comma il possesso dei requisiti soggettivi viene accertato da parte del Comune con riferimento alla data di effettuazione del sorteggio.
Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese, il possesso dei requisiti soggettivi viene accertato con riferimento alla data di acquisizione al protocollo comunale della richiesta di cui al precedente articolo 24 ovvero, nel caso di acquirenti indicati dai comuni, con riferimento alla data del relativo provvedimento comunale di individuazione dei soggetti.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.