Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 24
- Procedure per l’erogazione finale del mutuo
Ai fini dell’erogazione finale del mutuo, il Comune interessato provvede al rilascio dell’attestato sul rispetto dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti per la realizzazione dei programmi anche in relazione alla spesa sostenuta.
A tal fine, i soggetti individuati ai sensi dei precedenti articoli debbono presentare richiesta al Sindaco.
La richiesta di cui al comma precedente non può essere presentata prima che lo stato di attuazione dell’intervento consenta la verifica della rispondenza dell’alloggio alle caratteristiche di progetto.
Le imprese di costruzione debbono allegare alla richiesta l’elenco completo degli acquirenti gli alloggi fruenti dei mutui agevolati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.