Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 23
- Concessione del contributo
Sulla base della deliberazione del mutuo da parte dell’Istituto di credito, scelto dall’operatore, e della necessaria certificazione comunale attestante anche l’inizio dei lavori, la Giunta regionale delibera la concessione del contributo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.