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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 22
- Attestazioni del Comune
Contestualmente al rilascio della concessione edilizia, il Comune attesta la sussistenza dei requisiti tecnico-progettuali di cui alle norme statali e/o regionali necessari per fruire del contributo dello Stato; attesta inoltre il rispetto delle caratteristiche tecniche che hanno dato luogo all’attribuzione di punteggi preferenziali.
Il Comune provvede a vistare la relazione tecnico-economica necessaria per la deliberazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito.
Nella convenzione da stipularsi ai sensi di legge tra Comune ed operatore, dovrà risultare il rispetto dei requisiti di ordine tecnico-economico prescritti dalle normative tecniche statali o regionali, nonché degli impegni assunti dall’operatore medesimo con la presentazione delle domande.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.