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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 21
- Limiti regionali per gli interventi delle imprese
Nell’ambito dell’intero territorio regionale, una stessa impresa non può essere incaricata della realizzazione di più di 200 alloggi. Tale limite è elevato a 250 per i consorzi di imprese iscritti all’albo dei costruttori.
Il rispetto della disposizione di cui al comma precedente è assicurato dalla Giunta regionale.
A tal fine i sindaci dei Comuni nei cui territori sono stati localizzati interventi destinati alle imprese, danno immediata comunicazione alla Giunta regionale delle deliberazioni con le quali vengono approvate le relative graduatorie definitive.
Entro 15 giorni dalla data della comunicazione, qualora una impresa o un consorzio d’imprese risulti vincitrice di un numero di interventi superiori ai limiti di cui al primo comma, la Giunta regionale provvede a individuare gli interventi da assegnare, dando la precedenza:
a) agli interventi localizzati nell’ambito provinciale dove ha sede l’impresa;
b) gli interventi di maggiore entità.
Nei Comuni interessati, i Sindaci provvedono alle conseguenti sostituzioni con l’osservanza delle norme stabilite dall’ultimo comma del precedente articolo 20 per il caso di rinuncia e comunicano l’ammissione al finanziamento all’interessato e all’istituto di credito dallo stesso indicato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.