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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 20
- Approvazione della graduatoria definitiva ed individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi nonché dei beneficiari dei contributi individuali
Nei venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale sulla base della proposta di cui all’articolo precedente, esaminate le eventuali osservazioni, sulle quali dovrà essersi espressa in precedenza la medesima commissione, provvede all’approvazione della graduatoria definitiva, ed individua soggetti incaricati della realizzazione degli interventi nonché i beneficiari dei contributi individuali, con l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi seguenti.
In tutti i casi di parità si procede al sorteggio da effettuarsi in forma pubblica.
In ciascun comune nel quale il progetto biennale prevede la costruzione, da parte delle cooperative, di un numero di alloggi non superiore a 48, una stessa cooperativa può essere incaricata della realizzazione di un solo intervento; qualora il numero degli alloggi previsto sia superiore a 48, una stessa cooperativa può essere incaricata della realizzazione di non più di due interventi.
Una stessa impresa può essere incaricata della realizzazione di un solo intervento nell’ambito dello stesso Comune. Per i consorzi di imprese iscritti all’albo dei costruttori il numero di interventi ammissibili è elevato a due.
Nel caso in cui nell’ambito comunale per uno o più interventi non siano pervenute domande, si provvede scegliendo l’operatore, della stessa categoria, con maggior punteggio assoluto nelle altre graduatorie dello stesso Comune che non sia risultato assegnatario di altri interventi nello stesso comune. In caso di parità si procede al sorteggio.
Nel caso in cui in un Comune non si verifichi la possibilità di assegnare il finanziamento programmato, questo è attribuito allo IACP.
Salvo che per i concorsi relativi alla individuazione delle imprese, per i quali debbono osservarsi le ulteriori disposizioni di cui al successivo art. 21, la deliberazione di cui al primo comma vale come ammissione al finanziamento. A tal fine il Sindaco ne dà comunicazione all’interessato, alla Giunta regionale e all’Istituto di credito indicato dal richiedente.
Nei 30 giorni successivi alla data della suddetta comunicazione il Comune assegna l’area nella quale dovrà essere realizzato l’intervento di cui al bando di concorso.
In caso di rinuncia degli operatori come sopra individuati il Sindaco con l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, provvede alla loro sostituzione seguendo l’ordine delle graduatorie.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.