Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 2
- I soggetti della programmazione e dell’attuazione degli interventi
Sono soggetti della programmazione:
- la Regione e le Province;
- i Comuni. (1/c)
Attuano i programmi dell’edilizia sovvenzionata:
- gli IACP relativamente ai nuovi interventi;
- gli IACP ed i Comuni relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica.
Attuano i programmi di edilizia agevolata-convenzionata:
- i Comuni singoli o associati, gli IACP, le Cooperative edilizie o i loro Consorzi, le Imprese di costruzione o i loro Consorzi, relativamente ai nuovi interventi;
- i Comuni, le Cooperative edilizie o loro Consorzi, le Imprese di costruzione o i loro Consorzi, i privati singoli o riuniti in consorzio, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
I privati che intendano costruire od acquistare o recuperare la propria abitazione possono beneficiare dei mutui agevolati o dei contributi individuali in conto capitale previsti dalla legislazione vigente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.