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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 2
- I soggetti della programmazione e dell’attuazione degli interventi
Sono soggetti della programmazione:
- la Regione e le Province;
Attuano i programmi dell’edilizia sovvenzionata:
- gli IACP relativamente ai nuovi interventi;
- gli IACP ed i Comuni relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica.
Attuano i programmi di edilizia agevolata-convenzionata:
- i Comuni singoli o associati, gli IACP, le Cooperative edilizie o i loro Consorzi, le Imprese di costruzione o i loro Consorzi, relativamente ai nuovi interventi;
- i Comuni, le Cooperative edilizie o loro Consorzi, le Imprese di costruzione o i loro Consorzi, i privati singoli o riuniti in consorzio, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
I privati che intendano costruire od acquistare o recuperare la propria abitazione possono beneficiare dei mutui agevolati o dei contributi individuali in conto capitale previsti dalla legislazione vigente.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.