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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 19
- Predisposizione della graduatoria provvisoria
Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando, la Commissione Comunale, di cui al quarto comma del presente articolo, previa verifica dei requisiti soggettivi definiti al precedente art. 9 e della documentazione relativa ai criteri di selezione che danno luogo alla attribuzione dei punteggi, predispone la graduatoria provvisoria, specificando i motivi delle eventuali esclusioni ovvero delle eventuali riduzioni di punteggio rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
Il Sindaco ordina la pubblicazione della suddetta graduatoria per 10 giorni all’Albo Pretorio del Comune, ne dispone la più ampia pubblicità e la invia contemporaneamente alla Giunta regionale.
Entro i successivi 10 giorni i concorrenti possono presentare le loro osservazioni. Per le osservazioni inviate a mezzo di servizio postale fa fede la data di spedizione.
La Commissione comunale di cui al primo comma è così composta:
- il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti del Consiglio comunale di cui uno di minoranza eletti con voto limitato ad uno;
- un rappresentante delle Cooperative edilizie legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale, nominato dalla Giunta regionale su proposta delle loro organizzazioni regionali;
- un rappresentante delle organizzazioni regionali degli imprenditori, nominato dalla Giunta regionale su proposta delle organizzazioni stesse;
- un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale. (3/a)

Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

.
La Commissione è nominata dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione regionale di localizzazione degli interventi: decorso tale termine, la Commissione è nominata e può regolarmente funzionare quando siano stati designati almeno 4 componenti (3/b)

Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.