Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 16
- Definizione dei punteggi
Il Consiglio regionale in sede di approvazione dei progetti biennali di localizzazione degli interventi e comunque prima dell’emissione del bando, attribuisce ai criteri definiti nei precedenti artt. 11, 12, 13 e 14 i corrispondenti punteggi al fine di determinare una apposita graduatoria tra le domande presentate.
Note del Redattore:
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