Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26
Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983
Art. 15
- Assegnazione di mutui agevolati agli enti pubblici
Alla disciplina per l’assegnazione dei benefici previsti per l’edilizia agevolata convenzionata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 agli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 2, si provvederà con apposita disciplina legislativa regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.