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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 14
- Criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi individuali
Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale, l’individuazione dei soggetti beneficiari di contributi individuali, purché gli stessi non siano proprietari di altra abitazione, deve essere operata con i seguenti criteri:
a) per l’acquisto della prima abitazione:
- provvedimenti relativi alle procedure di sfratto;
- acquisto di alloggio occupato dal richiedente;
- reddito familiare;
- superficie dell’alloggio;
- categoria catastale;
- composizione del nucleo familiare;
b) per la costruzione della prima abitazione:
- provvedimenti relativi alle procedure di sfratto;
- ubicazione in aree comprese nell’ambito di piani di zona ex Sito esternolegge 167/62 ;
- convenzionamento con il Comune;
- reddito familiare;
- superficie dell’alloggio;
- composizione del nucleo familiare;
c) per il recupero della prima abitazione:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai sensi dell’ Sito esternoart. 31 della Legge n. 457 del 1978 ;
- recupero alloggi non occupati;
- categoria catastale;
- dimensione dell’alloggio;
- composizione del nucleo familiare.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.