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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 13
- Criteri per l’individuazione dei soggetti del recupero
Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale, l’individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di recupero deve essere operata:
- per i privati, singoli o riuniti in consorzio, sulla base dei seguenti criteri:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai termini dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
- dimensionamento dell’intervento;
- recupero di alloggi non occupati;
- recupero di alloggi da parte del proprietario che vi abita;
- lavoratori emigrati all’estero.
Per le cooperative edilizie, oltre che sulla base dei criteri indicati alle alinee 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 del precedente art. 11, sulla base dei seguenti criteri integrativi:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai termini dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
- dimensionamento dell’intervento;
- recupero di alloggi non occupati.
Per le imprese di costruzione, oltre che sulla base dei criteri indicati alle alinee 2, 3, 4, 6, 7 del precedente art. 12, sulla base dei seguenti criteri integrativi:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai termini dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
- dimensionamento dell’intervento;
- recupero di alloggi non occupati;
- disponibilità a stipulare con il Comune la convenzione di cui all’ Sito esternoart. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Gli interventi di recupero individuati dai piani di recupero comunali hanno la priorità rispetto agli altri interventi.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.