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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 12
- Criteri per l’individuazione delle imprese
Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale l’individuazione delle imprese di costruzione o loro consorzi avviene, a seguito della presentazione di apposito schema descrittivo degli interventi, sulla base dei seguenti criteri:
- sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alle dimensioni dell’intervento, e prezzi di vendita degli alloggi da realizzarsi;
- utilizzo di fonti di energia rinnovabili e realizzazioni finalizzate al risparmio energetico;
- disponibilità a convenzionarsi con il Comune per la scelta degli acquirenti degli alloggi;
- curriculum circa l’attività svolta nei 5 anni precedenti nell’ambito del settore, con particolare riferimento alla attuazione della Sito esternolegge 5 agosto 1978, n. 457 nella Regione Toscana;
- certificati di buona esecuzione relativi ai lavori più importanti rilasciati dalle stazioni appaltanti;
- consorzi di imprese o impresa appartenente a consorzio iscritti all’Albo;
- sede sociale dell’impresa nell’ambito territoriale o no dell’Associazione intercomunale nel quale è realizzato l’intervento;
- tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento delle superfici utili degli alloggi e un minor rapporto Snr/Su;
- impegno specifico a convenzionarsi con il Comune per realizzare alloggi a mutuo ordinario;
- tempi di realizzazione dell’intervento.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.