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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 11
- Criteri per l’individuazione delle cooperative
Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto biennale l’individuazione delle cooperative edilizie o loro consorzi deve essere operata secondo i seguenti criteri:
- reddito medio delle cooperative, derivante dal reddito dei nuclei familiari dei soci inseriti negli elenchi allegati alla domanda, determinato ai sensi della Sito esternolegge 5 agosto 1978, n. 457 ;
- anzianità di costituzione (data di omologazione del tribunale);
- numero dei soci iscritti alla data del bando;
- numero dei soci costituenti quota riserva;
- appartenenza ad associazioni nazionali di cooperative di abitazione;
- titolo di proprietà delle abitazioni (indivisa o divisa);
- valutazione dell’attività precedentemente svolta;
- sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alla dimensione dell’intervento;
- utilizzo di fonti di energia rinnovabili e realizzazioni finalizzate al risparmio energetico;
- tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento delle superfici utili degli alloggi ed un minor rapporto Snr/Su.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.