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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 10
- Contenuto del bando di concorso
I bandi di concorso, differenziati per ciascuna categoria di operatori, devono indicare:
a) la localizzazione dell’intervento;
b) le caratteristiche, le modalità ed i tempi dell’intervento, l’importo ammesso a contributo ed il numero di alloggi da realizzare o da recuperare, i costi massimi ammessi ai sensi dell’ art. 4 lett. g), della legge 457;
c) le agevolazioni creditizie previste;
d) i requisiti soggettivi dei beneficiari (soci cooperative edilizie, acquirenti da imprese di costruzione, nonché soggetti attuatari degli interventi di recupero);
e) i criteri ed i punteggi in base ai quali verranno scelti i soggetti incaricati dalla realizzazione degli interventi;
f) la documentazione richiesta;
g) la modalità ed il termine per la presentazione della domanda;
h) le modalità per la presentazione delle osservazioni di cui all’ art. 19;
i) le norme tecniche e procedurali per l’attuazione degli interventi comprese quelle relative al conseguimento del risparmio energetico, nonché quelle relative all’adeguamento dei prezzi.
Per le cooperative, il bando dovrà inoltre contenere l’indicazione che, all’atto della presentazione della domanda le cooperative stesse o i loro Consorzi devono essere iscritte al Registro Prefettizio relativo e devono presentare, pena l’esclusione dalla relativa graduatoria, l’elenco nominativo dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni indicate nel bando medesimo aumentato in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% di soci aspiranti per le sostituzioni necessarie in sede di definitiva assegnazione.
Per le imprese edilizie il bando dovrà inoltre prevedere l’obbligo della iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori, nonché l’impossibilità di partecipazione per l’impresa in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di cessazione dell’attività ovvero non in regola con il pagamento dei contributi sociali o comunque sospesa o decaduta dall’iscrizione all’Albo predetto.
Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune individuato nel progetto biennale di localizzazione, nella sede dell’Associazione Intercomunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della emissione del bando sarà data adeguata pubblicità.
Esso è inoltre inviato ai Consolati presso gli Stati nei quali si ha una notevole presenza di lavoratori italiani.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.