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Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96

Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982

Art. 8
Il trasferimento dei beni e del personale utilizzati dall' I.P.A.B. estinta in base all'articolo 1, per attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale è comunque disciplinato dalle leggi regionali 24-5-1980, n. 68 e 26-11-1979, n. 59.
L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dal Consiglio regionale con il provvedimento di estinzione.
Le Unità Sanitarie Locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dell'Sito esternoart. 82 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 .

Note del Redattore:

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Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

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Articolo abrogato con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.