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Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96

Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982

Art. 5
Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta ed agli enti interessati alle attribuzioni previste dagli articoli precedenti.
Entro trenta giorni dal ricevimento della liberazione, il legale rappresentante dell'istituzione effettua la consegna dei beni da attribuire agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.
I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spesa degli stessi nei termini di legge.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

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Articolo abrogato con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.