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Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96

Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982

Art. 1
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le II.PP.AA.BB. operanti esclusivamente nel territorio regionale che si trovano nelle condizioni previste dall'Sito esternoart. 70, 1° comma della legge 17 luglio 1890 n. 6972 , vengono dichiarate estinte con provvedimento del Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla presente legge.
Analogamente a quanto previsto al precedente comma possono essere dichiarate estinte le II.PP.AA.BB. non più in grado di perseguire i propri scopi statutari in quanto in situazione oggettiva di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari, la cui attività non sia parte integrante dei piani zonali elaborati dagli organi delle UU.SS.LL. in conformità del piano regionale dei servizi sociali.
Agli effetti della presente legge con l'espressione comuni singoli o associati si fa riferimento ai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 .

Note del Redattore:

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Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

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Articolo abrogato con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.