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Legge regionale 10 maggio 1982, n. 35

Trattamento previdenziale del personale regionale. (1)

Pubblicata nel BU 18 maggio 1982, n. 29, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 maggio 1982

Art. 10
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato per l’esercizio 1982 in L. 250.000.000 nette, si farà fronte come appresso indicato:
- mediante imputazione della spesa di L. 300.000.000 per la corresponsione del trattamento previdenziale di fine servizio al personale regionale, sul cap. 02000 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi a carico dell’Ente" del bilancio 1982;
- mediante incasso della somma di L. 50.000.000 per recupero indennità di liquidazione erogata al personale per il servizio prestato presso gli Enti soppressi di provenienza, sul cap. 24120 "Proventi e rimborsi diversi" del bilancio 1982.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 18 maggio 1982, n. 29, parte prima.

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Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51 , art. 164.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.