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Legge regionale 7 settembre 1981, n. 75

Norme in materia di indennità di previdenza del personale proveniente dalle Opere Universitarie della Toscana. (1)

Pubblicata sul BU 11 settembre 1981, n. 48.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima dell' 11 settembre 1981

Art. 4
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ art. 1 della presente legge per l’anno 1981 è fatto fronte con la disponibilità di cui al cap. 02180 del bilancio di previsione 1981, che presenta la necessaria disponibilità.
Per gli anni successivi sarà provveduto con lo stanziamento disposto di capitolo corrispondente dei bilanci interessati.
Le indennità di liquidazione maturate di cui all’ art. 3 della presente legge, valutata in L. 200.000.000 saranno introitate in apposito capitolo del bilancio 1981 con la seguente denominazione: "Indennità di liquidazione maturate sino al 31 gennaio 1981 dal personale delle Opere Universitarie".
Le indennità da versare ai dipendenti ai sensi del citato art. 3 valutate in L. 66.000.000 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio 1981 con la seguente denominazione: "Versamento al personale delle Opere Universitarie dell’eccedenza fra l’importo versato a titolo di indennità di liquidazione e quello determinato secondo le disposizioni dell’INADEL".

Note del Redattore:

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Pubblicata sul BU 11 settembre 1981, n. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.