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Legge regionale 7 settembre 1981, n. 75

Norme in materia di indennità di previdenza del personale proveniente dalle Opere Universitarie della Toscana. (1)

Pubblicata sul BU 11 settembre 1981, n. 48.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima dell' 11 settembre 1981

Art. 3
In relazione alle disposizioni degli articoli precedenti, la Regione incamererà gli importi delle indennità di liquidazione maturati fino al 31 gennaio 1981 per i servizi e i periodi utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio, provvedendo a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento la eventuale eccedenza tra l’importo versato e quello della indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo le disposizioni dell’ordinamento INADEL vigente alla data del 31 gennaio 1981, in relazione alla posizione economica rivestita dal personale interessato alla predetta data e ai periodi riconosciuti utili nel preesistente ordinamento.

Note del Redattore:

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Pubblicata sul BU 11 settembre 1981, n. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.