Legge regionale 7 settembre 1981, n. 75
Norme in materia di indennità di previdenza del personale proveniente dalle Opere Universitarie della Toscana. (1)
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima dell' 11 settembre 1981
Art. 1
La Regione Toscana assicura al personale proveniente dalle opere universitarie della Toscana, inquadrato nel ruolo unico regionale in applicazione della L.R. n. 74 del 7 settembre 1981 , un trattamento di fine servizio, per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, in misura pari a quanto previsto, allo stesso fine, dall’ordinamento INADEL.
La Regione corrisponderà l’eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente e quella lorda dovuta a titolo di premio di fine servizio dall’INADEL per i periodi di cui al successivo art. 2.
Il trattamento di cui ai comma precedenti, in caso di decesso del dipendente, spetta ai superstiti secondo quanto stabilito all’ art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.