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Legge regionale 24 maggio 1980, n. 65

Norme per la istituzione del Parco delle Alpi Apuane. (1)

Pubblicata nel BU 30 maggio 1980, n. 32, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 30 maggio 1980

Titolo 1
- NORME GENERALI
Art. 2
- Ambito territoriale
La presente legge si applica nel territorio dei Comuni di Massa, Carrara, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Montignoso, Piazza al Serchio, Minucciano, Vagli di Sotto, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Molazzana, Vergemoli, Gallicano, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Borgo a Mozzano, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Stazzema e riguarda le aree delimitate dalla cartografia in scala 1:50.000 allegata alla presente legge. (2)

Allegato omesso nella presente raccolta.

Per giustificati motivi conseguenti ad una più approfondita conoscenza del territorio, ai sensi del successivo art. 4, l’ambito di applicazione della presente legge può essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale, sentiti i Comuni e le Comunità Montane interessate.
Art. 3
- Soggetti
Le Comunità Montane n. 3 (Apuo-Versiliese) e n. 2 (della Garfagnana) promuovono congiuntamente le iniziative necessarie per l’istituzione del parco e svolgono le attività previste dalla presente legge.
I programmi delle attività di cui al successivo art. 4 sono approvati dai Consigli delle due Comunità sentiti i Comuni e le altre Comunità Montane interessate.
La Giunta regionale promuove periodicamente incontri con i soggetti di cui al 1º comma per verificare lo stato di attuazione dei programmi medesimi e ne riferisce al Consiglio.
Art. 4
- Attività preliminari all’istituzione del Parco
Le Comunità Montane di cui al 1º comma dell’ art. 3 svolgono le attività di studio e di ricerca necessarie a definire le finalità del Parco, le sue caratteristiche, l’ambito territoriale, le forme di tutela, i criteri organizzativi e gli strumenti attuativi e gestionali.
In particolare le Comunità Montane sono tenute a curare:
1) il censimento e la catalogazione delle risorse naturali e dei beni ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici e artistici;
2) la classificazione tipologica delle aree in base alla presenza e prevalenza dei beni prima individuati;
3) la verifica dei confini di cui all’ art. 1 e la proposta di perimetrazione del parco.
Entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge le Comunità Montane presentano i risultati delle ricerche e degli studi alla Giunta regionale.
Nei mesi successivi la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge istitutiva del Parco.
Art. 5
- Indirizzi per l’esercizio delle competenze attribuite alla Comunità Montana
Nell’esercizio delle competenze ad esse attribuite le Comunità Montane ricercano la collaborazione delle Università Toscane e delle Associazioni Naturalistiche ed operano in rapporto con i competenti dipartimenti della Regione e col Servizio Regionale di Beni Ambientali di cui alla L.R. 2 novembre 1979, n. 52 , tenendo conto in particolare:
- della strumentazione urbanistica;
- del vincolo paesaggistico di cui alla Sito esternolegge 1497/1939 ;
- del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1925;
- della classificazione del territorio in bacini montani;
- della classificazione del territorio in comprensori di bonifica montana;
- dei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane;
- delle indicazioni del "Progetto Marmi".
Titolo 2
- PROVVEDIMENTI CAUTELARI
Art. 6
- Provvedimenti cautelari
Fino all’entrata in vigore della legge regionale istitutiva del Parco Naturale delle Alpi Apuane e comunque per non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge, nel territorio compreso nel perimetro di cui al precedente art. 2, i provvedimenti di inibizione o sospensione previsti dalla L.R. 2 novembre 1979, n. 52 per la conservazione delle bellezze naturali, possono essere esercitati, ai sensi dell’ Sito esternoart. 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , anche per la protezione della natura e dei beni culturali immobili di interesse ambientale.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati secondo le procedure della legge regionale predetta; i provvedimenti di competenza degli organi regionali previsti dall’ art. 9 della medesima legge sono adottati sentiti i Comuni e le Comunità montane interessate.
Art. 7
- Aree a disciplina speciale
Le aree individuate nell’allegata planimetria (3)

Allegato omesso nella presente raccolta.

fino all’entrata in vigore della legge regionale istitutiva del parco e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge, sono soggette alla seguente disciplina transitoria:
È vietato:
- aprire nuove cave o nuove discariche;
- apportare modificazioni morfologiche, vegetazione o colturali, diverse dalla normale conduzione agricola o forestale e dai normali avvicendamenti, nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento;
- indurre trasformazioni edilizie ed urbanistiche fatti salvi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della legislazione vigente.
Sono comunque consentiti gli interventi per i quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, siano stati già deliberati contributi o altre provvidenze pubbliche.
Nelle localizzazioni di preminente interesse antropologico e plaleontologico di seguito elencate, è vietata ogni alterazione o trasformazione:
- Tana della Volpe di Equi Terme: Comuni di Fivizzano e Casola Lunigiana;
- Giacimento Mesolitico di Isola Santa: Comune di Careggine;
- Grotta delle Fate di Calomini: Comune di Vergemoli;
- Grotta di Castelvenere o Casteltendine: Comune di Fabbriche di Vallico e Gallicano;
- Conca delle Fate di Cardosso: Comune di Stazzema;
- Grotta dei Goti e della Giovannina: Comune di Stazzema;
- Grotta dell’Onda: Comune di Stazzema;
- Grotta del Tanaccio a Monte Gevoli: Comune di Stazzema;
- Grotte della Penna, del Tambugione e del Tasso: Comune di Camaiore;
- Tana della Volpe: Comune di Camaiore.
Sempre al fine di evitare ogni pregiudizio alle caratteristiche di dette localizzazioni, gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica, morfologica o vegetazionale, ricadenti in un raggio di duecento metri dagli accessi, sempreché ammessi dalla normativa vigente, sono subordinati a preventivo nulla-osta della Commissione di cui all’ art. 5 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52 , territorialmente competente.
Su proposta delle Comunità Montane interessate l’elenco delle localizzazioni e le perimetrazioni delle aree a disciplina speciale di cui al presente articolo possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 8
- Sanzioni
Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle leggi vigenti, nel caso di violazione delle norme di salvaguardia di cui all’ art. 7 o inosservanza dei provvedimenti di inibizione o sospensione di cui all’ art. 6, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 50.000 ad un massimo di L. 5.000.000 avendo riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse.
In ogni caso viene ordinata la riduzione in pristino con l’indicazione del termine entro il quale il responsabile deve provvedere. Scaduto inutilmente tale termine è disposta la esecuzione dei lavori in danno del responsabile.
Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate, nel caso di violazione delle norme di salvaguardia, dal Sindaco del Comune nel cui territorio si è verificata la violazione; nel caso di inosservanza dei provvedimenti di inibizione o sospensione, dalle autorità che hanno emanato i provvedimenti stessi.
Delle violazioni è redatto apposito processo verbale copia del quale è immediatamente consegnata al trasgressore, ovvero comunicata allo stesso entro trenta giorni con lettera raccomandata. Nei quindici giorni successivi alla contestazione dell’infrazione, il trasgressore può presentare le controdeduzioni dell’Autorità che ha emesso l’atto, che provvede in ordine all’applicazione nei successivi trenta giorni.
Art. 9
- Revisione strumenti urbanistici
Fino all’entrata in vigore della legge istitutiva del parco e comunque per non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni riguardanti aree comprese nel perimetro di cui all’ art. 1 sono adottate sentite le Comunità Montane di cui al precedente art. 3.
Art. 10
- Disposizioni finanziarie
La Regione contribuisce al finanziamento delle spese per le attività di cui all’ art. 4 della presente legge con uno stanziamento di L. 50.000.000 che grava, per L. 25.000.000 al Cap. 11100 del bilancio di previsione 1980, che presenta la necessaria disponibilità e per L. 25.000.000 sul corrispondente capitolo del bilancio 1981.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 30 maggio 1980, n. 32, parte prima.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.