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Legge regionale 24 maggio 1980, n. 65

Norme per la istituzione del Parco delle Alpi Apuane. (1)

Pubblicata nel BU 30 maggio 1980, n. 32, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 30 maggio 1980

Titolo 1
- NORME GENERALI
Art. 2
- Ambito territoriale
La presente legge si applica nel territorio dei Comuni di Massa, Carrara, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Montignoso, Piazza al Serchio, Minucciano, Vagli di Sotto, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Molazzana, Vergemoli, Gallicano, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Borgo a Mozzano, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Stazzema e riguarda le aree delimitate dalla cartografia in scala 1:50.000 allegata alla presente legge. (2)

Allegato omesso nella presente raccolta.

Per giustificati motivi conseguenti ad una più approfondita conoscenza del territorio, ai sensi del successivo art. 4, l’ambito di applicazione della presente legge può essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale, sentiti i Comuni e le Comunità Montane interessate.
Art. 3
- Soggetti
Le Comunità Montane n. 3 (Apuo-Versiliese) e n. 2 (della Garfagnana) promuovono congiuntamente le iniziative necessarie per l’istituzione del parco e svolgono le attività previste dalla presente legge.
I programmi delle attività di cui al successivo art. 4 sono approvati dai Consigli delle due Comunità sentiti i Comuni e le altre Comunità Montane interessate.
La Giunta regionale promuove periodicamente incontri con i soggetti di cui al 1º comma per verificare lo stato di attuazione dei programmi medesimi e ne riferisce al Consiglio.
Art. 4
- Attività preliminari all’istituzione del Parco
Le Comunità Montane di cui al 1º comma dell’ art. 3 svolgono le attività di studio e di ricerca necessarie a definire le finalità del Parco, le sue caratteristiche, l’ambito territoriale, le forme di tutela, i criteri organizzativi e gli strumenti attuativi e gestionali.
In particolare le Comunità Montane sono tenute a curare:
1) il censimento e la catalogazione delle risorse naturali e dei beni ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici e artistici;
2) la classificazione tipologica delle aree in base alla presenza e prevalenza dei beni prima individuati;
3) la verifica dei confini di cui all’ art. 1 e la proposta di perimetrazione del parco.
Entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge le Comunità Montane presentano i risultati delle ricerche e degli studi alla Giunta regionale.
Nei mesi successivi la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge istitutiva del Parco.
Art. 5
- Indirizzi per l’esercizio delle competenze attribuite alla Comunità Montana
Nell’esercizio delle competenze ad esse attribuite le Comunità Montane ricercano la collaborazione delle Università Toscane e delle Associazioni Naturalistiche ed operano in rapporto con i competenti dipartimenti della Regione e col Servizio Regionale di Beni Ambientali di cui alla L.R. 2 novembre 1979, n. 52 , tenendo conto in particolare:
- della strumentazione urbanistica;
- del vincolo paesaggistico di cui alla Sito esternolegge 1497/1939 ;
- del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1925;
- della classificazione del territorio in bacini montani;
- della classificazione del territorio in comprensori di bonifica montana;
- dei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane;
- delle indicazioni del "Progetto Marmi".

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 30 maggio 1980, n. 32, parte prima.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.