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Legge regionale 16 aprile 1980, n. 29

Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 24 aprile 1980

Art. 5
- Norma transitoria
I benefici previsti dagli articoli precedenti possono essere concessi anche in favore di coloro che abbiano acquistato la disponibilità, ai sensi dell’ art. 1, di terreni incolti, abbandonati, malcoltivati, o insufficientemente coltivati ed abbiano provveduto alla loro rimessa a coltura o al loro potenziamento produttivo, prima dell’entrata in vigore della presente legge a far data dal 1º dicembre 1977.
Quando la disponibilità dei terreni risulti da atti diversi da quelli previsti dalla legislazione in materia di terre incolte i richiedenti devono produrre la documentazione attestante la disponibilità del terreno ed una dichiarazione sostitutiva di notorietà da essi sottoscritta attestante lo stato del terreno al momento dell’inizio della disponibilità ed i lavori su di esso effettuati.
All’erogazione dei contributi previsti dal presente articolo provvede la Giunta regionale sulla base di un programma da essa sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale. A tal fine i richiedenti devono presentare domanda secondo la modalità di cui al precedente articolo 3, 1º comma entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

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Comma così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 15.

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Articolo aggiunto con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.